Art. 1
In vigore dal 15 mar 2017
L’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 è così modificato:
1)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. All’ingresso e all’uscita, i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione sono sottoposti alle seguenti verifiche:
a)
l’accertamento dell’identità e della cittadinanza della persona nonché dell’autenticità e della validità del documento di viaggio per l’attraversamento della frontiera, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:
1)
il SIS;
2)
la banca dati dell’Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD);
3)
le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati.
Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio (*1), l’autenticità dei dati ivi memorizzati è verificata.
b)
l’accertamento che il beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione non sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, anche tramite consultazione del SIS e delle altre pertinenti banche dati dell’Unione. Ciò non pregiudica la consultazione delle banche dati nazionali e dell’Interpol.
In caso di dubbi quanto all’autenticità del documento di viaggio o all’identità del titolare, è verificato almeno uno degli identificatori biometrici integrati nei passaporti e nei documenti di viaggio rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 2252/2004. Ove possibile, tale accertamento è effettuato anche in relazione a documenti di viaggio non contemplati da tale regolamento.
2 bis. Qualora le verifiche nelle banche dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), possano avere un impatto sproporzionato sul flusso di traffico, uno Stato membro può decidere di effettuare tali verifiche in modo mirato a specifici valichi di frontiera, a seguito di una valutazione dei rischi connessi con l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.
L’estensione e la durata della riduzione temporanea delle verifiche mirate nelle banche dati non eccedono quanto strettamente necessario e sono definite conformemente a una valutazione dei rischi effettuata dallo Stato membro interessato. La valutazione dei rischi illustra i motivi della riduzione temporanea delle verifiche mirate nelle banche dati, tiene conto, tra l’altro, dell’impatto sproporzionato sul flusso di traffico e fornisce statistiche sui passeggeri e sugli incidenti connessi alla criminalità transnazionale. Essa è regolarmente aggiornata.
Le persone che non sono, in linea di principio, soggette a verifiche mirate nelle banche dati, sono sottoposte, come minimo, a una verifica al fine di stabilirne l’identità dietro produzione o esibizione dei documenti di viaggio. Tale verifica consiste nel rapido e semplice accertamento della validità del documento di viaggio per l’attraversamento della frontiera, e della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione, se del caso servendosi di dispositivi tecnici, e, in caso di dubbi in merito al documento di viaggio o qualora vi siano indicazioni che la persona in questione potrebbe rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali degli Stati membri, la guardia di frontiera consulta le banche dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).
Lo Stato membro interessato trasmette la propria valutazione dei rischi e i relativi aggiornamenti all’Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea (“Agenzia”), istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), senza indugio e riferisce ogni sei mesi alla Commissione e all’Agenzia in merito all’applicazione delle verifiche effettuate in modo mirato nelle banche dati. Lo Stato membro interessato può decidere di classificare la valutazione dei rischi, o parti di essa, come riservata.
2 ter. Qualora uno Stato membro intenda effettuare verifiche mirate nelle banche dati ai sensi del paragrafo 2 bis, lo notifica di conseguenza senza indugio agli altri Stati membri, all’Agenzia e alla Commissione. Lo Stato membro interessato può decidere di classificare la notifica, o parti di essa, come riservata.
Qualora gli Stati membri, l’Agenzia o la Commissione nutrano preoccupazioni sull’intenzione di effettuare verifiche mirate nelle banche dati, notificano senza indugio allo Stato membro in questione tali preoccupazioni. Lo Stato membro in questione tiene conto di tali preoccupazioni.
2 quater. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro l’8 aprile 2019, una valutazione dell’attuazione e delle conseguenze del paragrafo 2.
2 quinquies. Per quanto riguarda le frontiere aeree, i paragrafi 2 bis e 2 ter si applicano per un periodo transitorio massimo di sei mesi a decorrere dal 7 aprile 2017.
In casi eccezionali, qualora, in un determinato aeroporto, vi siano difficoltà infrastrutturali specifiche che richiedono un periodo di tempo più lungo per gli adeguamenti al fine di poter effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati senza avere un impatto sproporzionato sul flusso di traffico, il periodo transitorio di sei mesi di cui al primo comma può essere prorogato per tale determinato aeroporto fino a un massimo di 18 mesi conformemente alla procedura indicata nel terzo comma.
A tale scopo, lo Stato membro, al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo transitorio di cui al primo comma, notifica alla Commissione, all’Agenzia e agli altri Stati membri le difficoltà infrastrutturali specifiche nell’aeroporto interessato, le misure previste per porvi rimedio e il periodo di tempo necessario per la loro attuazione.
Qualora sussistano difficoltà infrastrutturali specifiche che richiedono un periodo di tempo più lungo per gli adeguamenti, la Commissione, entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al terzo comma e dopo aver consultato l’Agenzia, autorizza lo Stato membro interessato a prorogare il periodo transitorio per l’aeroporto interessato e, se del caso, stabilisce la durata di tale proroga.
2 sexies. Le verifiche nelle banche dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri ricevuti conformemente alla direttiva 2004/82/CE del Consiglio (*3) o ad altra normativa dell’Unione o nazionale.
Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo sulla base di tali dati dei passeggeri, i dati ricevuti anticipatamente sono verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio. Anche l’identità e la cittadinanza dell’interessato, così come l’autenticità e la validità del documento di viaggio per l’attraversamento della frontiera, sono verificate.
2 septies. In deroga al paragrafo 2, i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione che attraversano le frontiere interne terrestri degli Stati membri per i quali è già stato completato con successo l’accertamento conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, ma per i quali non è ancora stata presa la decisione relativa alla soppressione dei controlli alle loro frontiere interne ai sensi delle pertinenti disposizioni dei rispettivi atti di adesione, possono essere soggetti alle verifiche all’uscita di cui al paragrafo 2 solo in modo non sistematico, sulla base di una valutazione dei rischi.
(*1) Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1)."
(*2) Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1)."
(*3) Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).»;"
2)
al paragrafo 3, lettera a), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:
«i)
l’accertamento dell’identità e della cittadinanza del cittadino di paese terzo nonché dell’autenticità e della validità del documento di viaggio per l’attraversamento della frontiera, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:
1)
il SIS;
2)
la banca dati dell’Interpol SLTD;
3)
le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati.
Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione, l’autenticità dei dati ivi memorizzati è verificata, a condizione che siano disponibili certificati validi;
ii)
l’accertamento che, all’occorrenza, il documento di viaggio sia provvisto del visto o del permesso di soggiorno richiesto.»;
3)
al paragrafo 3, lettera a), il punto vi) è sostituito dal seguente:
«vi)
l’accertamento che il cittadino di paese terzo interessato, i suoi mezzi di trasporto e gli oggetti da esso trasportati non costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Tale accertamento comporta la consultazione diretta dei dati e delle segnalazioni relativi alle persone e, se necessario, agli oggetti inclusi nel SIS e nelle altre pertinenti banche dati dell’Unione nonché, se del caso, l’attuazione della condotta da adottare per effetto di una segnalazione. Ciò non pregiudica la consultazione delle banche dati nazionali e dell’Interpol.»;
4)
al paragrafo 3, lettera g), i punti i) e ii) sono sostituiti dal seguente:
«i)
l’accertamento dell’identità e della cittadinanza del cittadino di paese terzo nonché dell’autenticità e della validità del documento di viaggio per l’attraversamento della frontiera, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:
1)
il SIS;
2)
la banca dati dell’Interpol SLTD;
3)
le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati.
Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione, l’autenticità dei dati ivi memorizzati è verificata, a condizione che siano disponibili certificati validi.»;
5)
al paragrafo 3, lettera g), il punto iii) è sostituito dal seguente:
«ii)
l’accertamento che il cittadino di paese terzo non sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, anche tramite consultazione del SIS e delle altre pertinenti banche dati dell’Unione. Ciò non pregiudica la consultazione delle banche dati nazionali e dell’Interpol.»;
6)
al paragrafo 3, lettera h), il punto iii) è abrogato;
7)
al paragrafo 3, sono aggiunte le lettere seguenti:
«i bis)
le verifiche nelle banche dati di cui alla lettera a), punti i) e vi), e alla lettera g) possono essere effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri ricevuti conformemente alla direttiva 2004/82/CE o ad altra normativa dell’Unione o nazionale.
Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri, i dati ricevuti anticipatamente sono verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio. Anche l’identità e la cittadinanza dell’interessato, nonché l’autenticità e la validità del documento di viaggio per l’attraversamento della frontiera sono verificate;
i ter)
in caso di dubbi quanto all’autenticità del documento di viaggio o all’identità del cittadino di paese terzo, le verifiche comprendono, se possibile, l’accertamento di almeno uno degli identificatori biometrici integrati nei documenti di viaggio.»
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