Art. 7 · Periodi di esecuzione dei programmi operativi

Art. 7

Periodi di esecuzione dei programmi operativi

In vigore dal 13 mar 2017
Periodi di esecuzione dei programmi operativi 1.   I programmi operativi sono eseguiti nell'arco di periodi annuali che vanno dal 1o gennaio al 31 dicembre. 2.   I programmi operativi approvati entro il 15 dicembre vengono eseguiti a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo. L'esecuzione dei programmi approvati dopo il 15 dicembre è rinviata di un anno. 3.   In deroga al paragrafo 2, in caso di applicazione dell', paragrafo 2, terzo comma, o dell', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l'esecuzione dei programmi operativi approvati a norma delle suddette disposizioni inizia non oltre il 31 gennaio successivo alla data di approvazione.
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