Art. 41 · Esenzioni dal dazio addizionale all'importazione

Art. 41

Esenzioni dal dazio addizionale all'importazione

In vigore dal 13 mar 2017
Esenzioni dal dazio addizionale all'importazione 1.   Sono esenti dal dazio addizionale all'importazione: a) le merci importate nell'ambito di un contingente tariffario; b) le merci che hanno lasciato il paese di origine prima della decisione di imposizione del dazio addizionale all'importazione e che sono scortate, dal luogo di carico nel paese di origine fino al luogo di scarico nell'Unione, da un documento di trasporto valido rilasciato prima dell'imposizione del dazio addizionale all'importazione. 2.   Gli interessati forniscono alle autorità doganali competenti la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b). Le autorità doganali possono considerare che le merci hanno lasciato il paese di origine prima della data di applicazione del dazio addizionale all'importazione se è esibito uno dei seguenti documenti: a) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data; b) in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data; c) in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada o qualsiasi altro documento di transito rilasciato nel paese di origine prima di tale data, se sono rispettate le condizioni stabilite dagli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in materia di transito nell'Unione o di transito comune; d) in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha accettato le merci prima di tale data.
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