Art. 38 · Valore forfettario all'importazione

Art. 38

Valore forfettario all'importazione

In vigore dal 13 mar 2017
Valore forfettario all'importazione 1.   Per ciascuno dei prodotti e dei periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, la Commissione fissa, ogni giorno feriale e secondo l'origine, un valore forfettario all'importazione pari alla media ponderata dei prezzi rappresentativi di cui all'articolo 74 del suddetto regolamento, ridotti di un importo forfettario di 5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad valorem. 2.   Se per i prodotti e durante i periodi di applicazione di cui all'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891 è fissato un valore forfettario all'importazione a norma degli articolo 74 e 75 del suddetto regolamento e del presente articolo, non si applica il prezzo unitario di cui all'articolo 142 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (10). Esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1. 3.   Se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media ponderata dei valori forfettari all'importazione in vigore. 4.   Durante i periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, i valori forfettari all'importazione restano in vigore finché non sono modificati. Tuttavia essi non sono più applicabili se per due settimane consecutive non viene comunicato alla Commissione alcun prezzo medio rappresentativo. Se, in applicazione del primo comma, non è in vigore nessun valore forfettario all'importazione per un determinato prodotto, il valore forfettario all'importazione applicabile a tale prodotto è pari all'ultima media dei valori forfettari all'importazione. 5.   In deroga al paragrafo 1, se non si è potuto calcolare un valore forfettario all'importazione, a partire dal primo giorno dei periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891 non si applica alcun valore forfettario all'importazione. 6.   Il tasso di cambio applicabile al valore forfettario all'importazione è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale europea anteriormente all'ultimo giorno del periodo per il quale sono trasmessi i prezzi. 7.   I valori forfettari all'importazione espressi in euro sono pubblicati dalla Commissione tramite la TARIC (11).
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