Art. 36
Contributo finanziario
In vigore dal 13 mar 2017
Contributo finanziario
Se uno Stato membro decide, conformemente all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che operatori non aderenti a organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali, ma nei confronti dei quali determinate regole sono rese obbligatorie, siano tenuti al pagamento di un contributo finanziario, detto Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni necessarie per verificare l'osservanza delle condizioni previste dal suddetto articolo. Tali informazioni comprendono la base di calcolo del contributo, l'importo unitario del medesimo, le attività previste e i relativi costi.
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