Art. 34 · Controlli

Art. 34

Controlli

In vigore dal 13 mar 2017
Controlli Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o in altri atti legislativi dell'Unione, gli Stati membri istituiscono controlli e adottano provvedimenti atti a garantire la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2017/891 e del presente regolamento. Tali controlli e misure sono efficaci, proporzionati e dissuasivi per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Gli Stati membri garantiscono in particolare che: a) tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa nazionale o dell'Unione o dalla strategia nazionale o dalla disciplina nazionale possano essere verificati; b) le autorità competenti nazionali responsabili dell'esecuzione dei controlli dispongano di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguire efficacemente i controlli e c) siano predisposti controlli intesi a evitare doppi finanziamenti irregolari delle misure previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli e da altri regimi degli Stati membri o dell'Unione.
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