Art. 32 · Organizzazioni di produttori transnazionali

Art. 32

Organizzazioni di produttori transnazionali

In vigore dal 13 mar 2017
Organizzazioni di produttori transnazionali 1.   Lo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori transnazionale ha competenza generale per l'organizzazione di controlli su tale organizzazione per quanto riguarda il programma operativo e il fondo di esercizio nonché per l'applicazione di sanzioni amministrative qualora tali controlli evidenzino un mancato rispetto degli obblighi. 2.   Gli altri Stati membri tenuti a prestare la cooperazione amministrativa di cui all', paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2017/891 effettuano i controlli amministrativi e in loco richiesti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli riferiscono i risultati. Essi rispettano tutte le scadenze fissate dallo Stato membro di cui al paragrafo 1. 3.   Le norme vigenti nello Stato membro di cui al paragrafo 1 si applicano nei riguardi dell'organizzazione di produttori, del programma operativo e del fondo di esercizio. Tuttavia, con riguardo alle questioni ambientali e fitosanitarie e alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, si applicano le norme dello Stato membro in cui si svolgono le singole azioni.
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