Art. 28 · Relazioni sui controlli in loco

Art. 28

Relazioni sui controlli in loco

In vigore dal 13 mar 2017
Relazioni sui controlli in loco 1.   Per ciascun controllo in loco viene redatta una relazione dettagliata recante almeno le seguenti informazioni: a) il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo; b) il nome e le funzioni delle persone presenti; c) le azioni, le misure e i documenti controllati, compresi la pista di audit e gli elementi di prova verificati; e d) i risultati del controllo. 2.   A un rappresentante dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori è data la possibilità di firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo e per registrare le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, al beneficiario è consegnata una copia della relazione.
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