Art. 20
Rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione
In vigore dal 13 mar 2017
Rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione
1. Entro il 1o gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma gli Stati membri possono chiedere all'Unione il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale approvato effettivamente erogato alle organizzazioni di produttori.
La richiesta è corredata degli elementi comprovanti che le condizioni stabilite all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono state soddisfatte in tre dei quattro anni precedenti.
Ai fini del calcolo del livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo, è altresì preso in considerazione il valore della produzione ortofrutticola proveniente da gruppi di produttori costituiti a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
La richiesta di rimborso da parte dell'Unione dell'aiuto finanziario nazionale contiene inoltre:
a)
le informazioni sull'organizzazione di produttori interessata;
b)
l'importo del contributo versato per ciascuna organizzazione di produttori, limitatamente all'importo inizialmente autorizzato; e
c)
una descrizione del fondo di esercizio indicante l'importo totale, l'aiuto finanziario dell'Unione, l'aiuto finanziario nazionale e i contributi delle organizzazioni di produttori e dei soci.
2. La Commissione accoglie o respinge la richiesta.
La richiesta è respinta quando sono state disattese le norme sull'autorizzazione e sul rimborso dell'aiuto finanziario nazionale o quando non sono state rispettate le disposizioni in materia di organizzazioni di produttori, fondi di esercizio e programmi operativi stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013 o a norma di tale regolamento.
3. Se il rimborso dell'aiuto da parte dell'Unione è stato approvato, le spese ammissibili sono dichiarate alla Commissione secondo la procedura di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (9).
4. La quota di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione non è superiore al 60 % dell'aiuto finanziario nazionale concesso all'organizzazione di produttori. La quota di rimborso non è superiore al 48 % dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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