Art. 15
Norme di commercializzazione dei prodotti ritirati
In vigore dal 13 mar 2017
Norme di commercializzazione dei prodotti ritirati
1. Un prodotto ritirato dal mercato deve essere conforme alla norma di commercializzazione per quel prodotto di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, fatte salve le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne. Se i prodotti sono ritirati alla rinfusa vengono rispettati i requisiti minimi della categoria II.
Tuttavia i prodotti in miniatura, quali definiti dalle norme pertinenti, devono essere conformi alle norme di commercializzazione vigenti, comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne.
2. Se per un dato prodotto non esistono norme di commercializzazione, i prodotti ritirati dal mercato devono rispettare i requisiti minimi stabiliti nell'allegato III. Gli Stati membri possono fissare requisiti complementari a questi requisiti minimi.
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