Art. 9
Valore minimo della produzione commercializzata
In vigore dal 13 mar 2017
Valore minimo della produzione commercializzata
Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono, oltre a un numero minimo di soci, un valore minimo della produzione commercializzata per le organizzazioni di produttori che attuano un programma operativo.
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