Art. 72
Acquirenti di prodotti sull'albero
In vigore dal 13 mar 2017
Acquirenti di prodotti sull'albero
1. In caso di vendita di prodotti sull'albero da parte di un produttore non aderente ad un'organizzazione di produttori, l'acquirente si considera come produttore dei prodotti in questione ai fini del rispetto delle regole relative alla conoscenza della produzione e alla commercializzazione.
2. Lo Stato membro interessato può decidere che per l'acquirente responsabile della conduzione della produzione di cui trattasi possano essere rese obbligatorie determinate regole diverse da quelle indicate al paragrafo 1.
Storico versioni
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