Art. 70
Comunicazione dell'estensione delle regole e delle circoscrizioni economiche
In vigore dal 13 mar 2017
Comunicazione dell'estensione delle regole e delle circoscrizioni economiche
1. Contestualmente alla comunicazione, a norma dell'articolo 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, delle regole che ha reso obbligatorie per un particolare prodotto e per una determinata circoscrizione economica, lo Stato membro comunica alla Commissione:
a)
la circoscrizione economica in cui tali regole si applicano;
b)
l'organizzazione di produttori, l'associazione di organizzazioni di produttori o l'organizzazione interprofessionale che ha chiesto l'estensione delle regole e i dati che dimostrino la conformità con l'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c)
se l'estensione delle regole è chiesta da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori, il numero di produttori aderenti a tale organizzazione o associazione e il numero totale di produttori della circoscrizione economica in questione; tali dati si riferiscono alla situazione esistente alla data di inoltro della richiesta di estensione;
d)
se l'estensione delle regole è chiesta da un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, la produzione totale della circoscrizione economica e la produzione commercializzata da tale organizzazione o associazione nell'ultima campagna per la quale i dati sono disponibili;
e)
la data a partire dalla quale le regole estese sono applicate nell'ambito dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori o dell'organizzazione interprofessionale interessata e
f)
la data di entrata in vigore dell'estensione e la durata di validità della stessa.
2. Se uno Stato membro ha stabilito norme nazionali in materia di rappresentatività in caso di estensione delle regole delle organizzazioni interprofessionali a norma dell'articolo 164, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, esso comunica alla Commissione, contestualmente alla comunicazione dell'estensione delle regole, tali norme e la relativa giustificazione.
3. Prima di rendere pubbliche le regole estese, la Commissione ne informa gli Stati membri con tutti i mezzi che ritiene appropriati.
Storico versioni
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