Art. 67 · Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni

Art. 67

Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni

In vigore dal 13 mar 2017
Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni 1.   Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori o altri operatori interessati rimborsano gli aiuti indebitamente pagati, maggiorati degli interessi, e pagano le sanzioni previste nella presente sezione. Gli interessi sono calcolati: a) in base al periodo trascorso tra il ricevimento del pagamento indebito e il rimborso da parte del beneficiario; b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali. 2.   Gli aiuti recuperati, gli interessi e le sanzioni sono versati al FEAGA.
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