Art. 50
Obiettivo delle misure di assicurazione del raccolto
In vigore dal 13 mar 2017
Obiettivo delle misure di assicurazione del raccolto
Le misure relative all'assicurazione del raccolto di cui all', paragrafo 3, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 contribuiscono a salvaguardare il reddito dei produttori e a risarcire le perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci quando questi sono colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o, se del caso, da fitopatie o infestazioni parassitarie.
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