Art. 5
Numero minimo di soci
In vigore dal 13 mar 2017
Numero minimo di soci
Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono un numero minimo di soci.
Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:891:oj#art-5