Art. 46 · Destinazioni dei prodotti ritirati

Art. 46

Destinazioni dei prodotti ritirati

In vigore dal 13 mar 2017
Destinazioni dei prodotti ritirati 1.   Gli Stati membri stabiliscono le destinazioni ammissibili dei prodotti ritirati dal mercato. Essi adottano disposizioni atte a garantire che i ritiri o la destinazione dei prodotti non provochino alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative. 2.   Le destinazioni di cui al paragrafo 1 comprendono la distribuzione gratuita ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed ogni altra destinazione equivalente autorizzata dagli Stati membri. Su richiesta, gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni e alle istituzioni caritative di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 di chiedere un contributo ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato. Oltre a rispettare gli obblighi di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, le organizzazioni e le istituzioni caritative che hanno ottenuto l'autorizzazione tengono una contabilità per le operazioni di cui trattasi. Il pagamento in natura ai trasformatori di ortofrutticoli da parte dei beneficiari della distribuzione gratuita è consentito se copre unicamente le spese di trasformazione e se lo Stato membro in cui ha luogo il pagamento ha adottato disposizioni per garantire che i prodotti trasformati siano destinati al consumo da parte dei destinatari finali di cui al secondo comma. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per favorire i contatti e la collaborazione tra le organizzazioni di produttori e le organizzazioni e istituzioni caritative di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, da essi riconosciute. 3.   È consentita la cessione di prodotti all'industria di trasformazione. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione per evitare distorsioni di concorrenza ai danni delle industrie interessate all'interno dell'Unione o dei prodotti importati e per impedire che i prodotti ritirati vengano reimmessi nel circuito commerciale. L'alcole ottenuto dalla distillazione è usato esclusivamente per scopi industriali o energetici.
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