Art. 35 · Anticipi

Art. 35

Anticipi

In vigore dal 13 mar 2017
Anticipi 1.   Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni di produttori di chiedere il pagamento anticipato di una parte dell'aiuto. Il pagamento anticipato corrisponde alle spese previste del programma operativo per il trimestre o il quadrimestre decorrente dal mese in cui viene presentata la domanda di anticipo. Gli Stati membri definiscono le condizioni atte ad assicurare che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati prelevati in conformità degli e che i precedenti anticipi e il corrispondente contributo dell'organizzazione di produttori siano stati effettivamente spesi. 2.   Le domande di svincolo delle cauzioni possono essere presentate nel corso dell'anno corredate degli opportuni documenti giustificativi, quali fatture e documenti comprovanti che il pagamento è stato effettuato. Le cauzioni sono svincolate nella misura massima dell'80 % dell'importo degli anticipi versati. 3.   In caso di mancato rispetto dei programmi operativi ovvero in caso di grave inadempimento degli obblighi di cui all', lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, la cauzione è incamerata, fatte salve altre sanzioni amministrative da applicare in conformità al capo V, sezione 3, del presente titolo. In caso di inadempimento di altri obblighi, la cauzione è incamerata proporzionalmente alla gravità dell'irregolarità accertata.
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