Art. 34 · Modifiche dei programmi operativi

Art. 34

Modifiche dei programmi operativi

In vigore dal 13 mar 2017
Modifiche dei programmi operativi 1.   Le organizzazioni di produttori possono chiedere di apportare modifiche ai programmi operativi, anche riguardo alla durata, per gli anni successivi. Gli Stati membri fissano i termini per la presentazione e l'approvazione delle richieste in modo che le modifiche approvate si applichino a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. Per motivi debitamente giustificati, tali richieste possono essere approvate dopo i termini stabiliti dagli Stati membri, ma non oltre il 20 gennaio successivo all'anno della richiesta. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta. 2.   Gli Stati membri possono autorizzare modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno, alle condizioni che essi stabiliscono. Le decisioni relative a tali modifiche sono adottate entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le modifiche sono richieste. Nel corso dell'anno gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori: a) ad attuare solo parzialmente i programmi operativi; b) a modificare il contenuto dei programmi operativi; c) ad aumentare l'importo del fondo di esercizio fino ad un massimo del 25 % dell'importo inizialmente approvato o a diminuirlo di una percentuale fissata dallo Stato membro, a condizione che gli obiettivi generali del programma operativo rimangano invariati; d) ad aggiungere l'aiuto finanziario nazionale al fondo di esercizio in caso di applicazione dell'. Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i programmi operativi possono essere modificati nel corso dell'anno senza previa approvazione da parte della competente autorità dello Stato membro. Le modifiche sono ammissibili solo se l'organizzazione di produttori ne dà immediata comunicazione all'autorità competente. Gli Stati membri possono modificare le percentuali di cui al secondo comma, lettera c), in caso di fusioni di organizzazioni di produttori di cui all', paragrafo 1. 3.   Le richieste di modifica sono corredate dei documenti che ne giustificano i motivi, la natura e le implicazioni.
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