Art. 31 · Ammissibilità delle azioni nell'ambito dei programmi operativi

Art. 31

Ammissibilità delle azioni nell'ambito dei programmi operativi

In vigore dal 13 mar 2017
Ammissibilità delle azioni nell'ambito dei programmi operativi 1.   Le azioni o le spese figuranti nell'elenco di cui all'allegato II sono escluse dai programmi operativi. Un elenco non esaustivo delle azioni ammissibili figura nell'allegato III. 2.   Le spese ammissibili all'aiuto nell'ambito dei programmi operativi sono limitate ai costi effettivamente sostenuti. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire tassi forfettari fissi o tabelle standard di costi unitari nei seguenti casi: a) se tali tassi forfettari fissi o tabelle standard di costi unitari sono previsti nell'allegato III; b) per spese di trasporto esterno per chilometro, supplementari rispetto alle spese di trasporto su strada, se si ricorre al trasporto ferroviario o marittimo nell'ambito di una misura di protezione dell'ambiente. Inoltre gli Stati membri possono decidere di usare tabelle differenziate di costi unitari per tenere conto di specificità regionali o locali. Gli Stati membri riesaminano i tassi forfettari fissi o le tabelle standard di costi unitari almeno ogni cinque anni. 3.   Gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A tal fine gli Stati membri: a) garantiscono che un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettui i calcoli o confermi l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi; b) conservano tutti i documenti giustificativi concernenti la determinazione dei tassi forfettari fissi o delle tabelle standard dei costi unitari e il loro riesame. 4.   Perché un'azione sia ammissibile, i prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta devono rappresentare più del 50 % del valore dei prodotti interessati da tale azione. Inoltre i prodotti devono provenire dai soci dell'organizzazione di produttori o dai soci produttori di un'altra organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori. Al calcolo del valore si applicano mutatis mutandis gli . 5.   Gli investimenti in immobilizzazioni materiali comportano i seguenti impegni: a) fatto salvo il paragrafo 4, le immobilizzazioni materiali acquisite sono utilizzate secondo la loro destinazione d'uso, come descritto nel programma operativo approvato; b) fatto salvo il paragrafo 6, terzo e quarto comma, le immobilizzazioni materiali acquisite restano di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale dell'immobilizzazione materiale o per 10 anni, a seconda di quale periodo sia più breve. Il beneficiario assicura la manutenzione dell'immobilizzazione materiale nel corso di tale periodo. Tuttavia, se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che gli investimenti siano stati in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto nella prima frase del presente punto; c) se l'organizzazione di produttori è la proprietaria e il socio dell'organizzazione di produttori è il possessore dell'immobilizzazione materiale oggetto dell'investimento, l'organizzazione di produttori gode dei diritti di accesso a tale immobilizzazione per la durata del periodo di ammortamento fiscale. Tuttavia, ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono prevedere l'applicazione di un periodo diverso da quello di ammortamento fiscale. Tale periodo è precisato e debitamente giustificato nella loro strategia nazionale e copre almeno il periodo di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). 6.   Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, possono essere finanziati attraverso il fondo di esercizio in un unico importo o in rate di uguale importo secondo quanto approvato nel relativo programma operativo. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono approvare modifiche del programma operativo che prevedono una nuova ripartizione delle rate. Se il periodo di ammortamento fiscale di un investimento è superiore alla durata del programma operativo, può essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo. In caso di sostituzione degli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti è: a) aggiunto al fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori o b) detratto dal costo della sostituzione. Se l'investimento è venduto prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, ma non è sostituito, gli aiuti dell'Unione versati per finanziare l'investimento sono recuperati e rimborsati al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) in proporzione al numero di anni interi che rimangono fino alla fine del periodo di ammortamento di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera b). 7.   Le azioni, compresi gli investimenti, possono essere realizzate nelle singole aziende o nei locali dei soci produttori dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori o delle loro filiali che rispettano il requisito del 90 % di cui all', paragrafo 8, anche nel caso in cui le azioni siano state oggetto di esternalizzazione a soci dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori, purché contribuiscano agli obiettivi del programma operativo. Se un socio produttore lascia l'organizzazione di produttori, gli Stati membri provvedono affinché l'investimento o il suo valore residuo sia recuperato dall'organizzazione di produttori e in quest'ultimo caso aggiunto al fondo di esercizio. Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate gli Stati membri possono esentare l'organizzazione di produttori dall'obbligo di recupero dell'investimento o del suo valore residuo. 8.   Le azioni, compresi gli investimenti, connesse alla trasformazione di ortofrutticoli in ortofrutticoli trasformati possono essere ammissibili al sostegno se tali azioni e investimenti perseguono gli obiettivi di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, inclusi quelli di cui all'articolo 160 del medesimo regolamento, e purché siano previste dalla strategia nazionale di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013. 9.   Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali possono essere ammissibili al sostegno se perseguono gli obiettivi di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, inclusi quelli di cui all'articolo 160 del medesimo regolamento, e purché siano previsti dalla strategia nazionale di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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