Art. 22 · Base di calcolo

Art. 22

Base di calcolo

In vigore dal 13 mar 2017
Base di calcolo 1.   Il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori è calcolato in base alla produzione della stessa organizzazione e dei suoi soci produttori e include esclusivamente la produzione degli ortofrutticoli per i quali l'organizzazione è riconosciuta. Il valore della produzione commercializzata può includere ortofrutticoli non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino. Il valore della produzione commercializzata di un'associazione di organizzazioni di produttori è calcolato in base alla produzione commercializzata dall'associazione stessa e dalle organizzazioni di produttori socie e include esclusivamente la produzione degli ortofrutticoli per i quali l'associazione di organizzazioni di produttori è riconosciuta. Nell'effettuare questo calcolo sono evitati i doppi conteggi. 2.   Il valore della produzione commercializzata non include il valore di ortofrutticoli trasformati né quello di qualsiasi altro prodotto che non rientri nel settore degli ortofrutticoli. Tuttavia il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione, trasformati in uno dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli elencati nell'allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o in un qualsiasi altro prodotto trasformato di cui al presente articolo e descritto più in particolare nell'allegato I del presente regolamento, da un'organizzazione di produttori, da un'associazione di organizzazioni di produttori o dai loro soci produttori o da loro filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui al paragrafo 8 del presente articolo, direttamente o mediante il ricorso all'esternalizzazione, è calcolato applicando al valore fatturato di tali prodotti trasformati un tasso forfettario espresso sotto forma di percentuale. Il tasso forfettario è pari: a) al 53 % per i succhi di frutta; b) al 73 % per i succhi concentrati; c) al 77 % per il concentrato di pomodoro; d) al 62 % per gli ortofrutticoli congelati; e) al 48 % per le conserve di frutta e verdura; f) al 70 % per i funghi in scatola del genere Agaricus; g) all'81 % per la frutta temporaneamente conservata in salamoia; h) all'81 % per la frutta essiccata; i) al 27 % per gli ortofrutticoli trasformati, ad eccezione di quelli di cui alle lettere da a) ad h); j) al 12 % per le erbe aromatiche trasformate; k) al 41 % per la paprika in polvere. 3.   Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori a includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata. 4.   Il valore della produzione commercializzata include il valore dei prodotti ritirati dal mercato smaltiti nei modi indicati all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il valore è calcolato sulla base del prezzo medio degli stessi prodotti commercializzati dall'organizzazione di produttori nel periodo in questione. 5.   Nel calcolo del valore della produzione commercializzata si tiene conto solo della produzione dell'organizzazione di produttori e dei suoi soci produttori commercializzata dall'organizzazione stessa. La produzione dei soci produttori dell'organizzazione di produttori commercializzata da un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori di cui sono soci entra nel calcolo del valore della produzione commercializzata della seconda organizzazione di produttori. Sono evitati i doppi conteggi. 6.   Salvo ove si applichi il paragrafo 8, la produzione commercializzata di ortofrutticoli è fatturata nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori» quale prodotto elencato nell'allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013, condizionato e imballato, escluse: a) l'IVA; b) le spese di trasporto interno dell'organizzazione di produttori per una distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione dell'organizzazione di produttori superiore a 300 km. 7.   Il valore della produzione commercializzata può essere anche calcolato nella fase di «uscita dall'associazione di organizzazioni di produttori» e secondo le stesse modalità di cui al paragrafo 6. 8.   Il valore della produzione commercializzata può essere anche calcolato nella fase di «uscita dalla filiale», secondo le stesse modalità di cui al paragrafo 6, purché almeno il 90 % delle quote o del capitale della filiale appartenga: a) ad una o più organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori, o b) previo consenso dello Stato membro, a soci produttori dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori, sempreché ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 9.   Se si fa ricorso all'esternalizzazione, il valore della produzione commercializzata è calcolato nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori» e include il valore economico aggiunto dell'attività esternalizzata dall'organizzazione di produttori ai suoi soci, a terzi o a una filiale diversa da quella di cui al paragrafo 8. 10.   In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto, di cui al capo III, sezione 7, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori.
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