Art. 21 · Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori

Art. 21

Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori

In vigore dal 13 mar 2017
Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori 1.   La sede di un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è situata nello Stato membro in cui le organizzazioni di produttori socie realizzano la maggior parte del valore della produzione commercializzata. In alternativa, la sede può essere situata nello Stato membro in cui è stabilita la maggioranza delle organizzazioni di produttori socie, se gli Stati membri interessati esprimono il loro accordo al riguardo. 2.   Se l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori attua un programma operativo e se, al momento di presentare domanda per un nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è realizzata in un altro Stato membro o se la maggioranza delle organizzazioni di produttori socie è stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la sede di tale associazione transnazionale, la sede è mantenuta nello Stato membro in cui si trova in quel momento fino al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo. Tuttavia, se al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è ancora realizzata o la maggioranza delle organizzazioni di produttori socie è ancora stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la sede in quel momento, la sede è trasferita in quest'altro Stato membro, a meno che gli Stati membri interessati non convengano che l'ubicazione della sede non debba essere cambiata. 3.   Lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è competente a: a) riconoscere l'associazione; b) approvare, se necessario, il programma operativo dell'associazione; c) stabilire la necessaria cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri in cui sono stabilite le organizzazioni associate per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento, l'attuazione del programma operativo da parte delle organizzazioni di produttori socie nonché il regime di controlli e sanzioni amministrative. Questi altri Stati membri forniscono tutta la necessaria assistenza allo Stato membro in cui è ubicata la sede; e d) fornire, su richiesta di uno degli Stati membri in cui sono stabiliti i soci, tutta la documentazione pertinente, compresa la legislazione applicabile tradotta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.
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