Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 mar 2017
Definizioni Ai fini del presente titolo si intende per: a)   «produttore»: un agricoltore ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che produce prodotti ortofrutticoli di cui all', paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e prodotti ortofrutticoli destinati esclusivamente alla trasformazione; b)   «socio produttore»: un produttore o una persona giuridica costituita da produttori che è socia di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori; c)   «filiale»: impresa nella quale una o più organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori hanno acquisito delle quote o costituito un capitale e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi di tali organizzazioni o associazioni; d)   «organizzazione di produttori transnazionale»: qualsiasi organizzazione in cui almeno un'azienda appartenente ai produttori è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organizzazione di produttori; e)   «associazione transnazionale di organizzazioni di produttori»: qualsiasi associazione di organizzazioni di produttori in cui almeno una delle organizzazioni associate è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'associazione; f)   «misura»: i) azioni finalizzate alla pianificazione della produzione, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali; ii) azioni finalizzate al miglioramento o al mantenimento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali; iii) azioni finalizzate a incrementare il valore commerciale dei prodotti e a migliorare la commercializzazione, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali, nonché la promozione dei prodotti, freschi o trasformati, e attività di comunicazione diverse da quelle contemplate al punto vi); iv) azioni di ricerca e produzione per fini sperimentali, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali; v) azioni di formazione e scambio di buone pratiche, diverse da quelle contemplate al punto vi), e azioni finalizzate a incoraggiare il ricorso ai servizi di consulenza e all'assistenza tecnica; vi) le azioni di prevenzione e gestione delle crisi elencate all', paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013; vii) azioni ambientali di cui all', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali; viii) altre azioni, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali, diverse da quelle contemplate ai punti da i) a vii), che rispondono ad uno o più obiettivi di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013; g)   «azione»: una specifica attività o uno specifico strumento destinato a concorrere al raggiungimento di uno o più obiettivi di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013; h)   «investimento in immobilizzazioni materiali»: l'acquisizione di immobilizzazioni materiali destinate a concorrere al raggiungimento di uno o più obiettivi di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013; i)   «sottoprodotto»: un prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo, che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale prodotto ricercato; j)   «preparazione»: le attività preparatorie quali la pulitura, il taglio, la sbucciatura, la mondatura e l'essiccazione di prodotti ortofrutticoli senza trasformarli in ortofrutticoli trasformati; k)   «livello interprofessionale» ai sensi dell', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le attività che perseguono uno o più obiettivi di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento, approvate dallo Stato membro e gestite congiuntamente da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori e da almeno un altro operatore attivo nella filiera della trasformazione o della distribuzione di prodotti alimentari; l)   «indicatore iniziale»: un indicatore che rispecchia una situazione esistente o una tendenza in atto all'inizio di un periodo di programmazione, in grado di fornire informazioni utili: i) nell'analisi della situazione iniziale, per stabilire una strategia nazionale per programmi operativi sostenibili o per stabilire un programma operativo; ii) quale riferimento per la valutazione dei risultati e dell'impatto di una strategia nazionale o di un programma operativo o iii) nell'interpretazione dei risultati e dell'impatto di una strategia nazionale o di un programma operativo; m)   «costi specifici»: i costi aggiuntivi espressi come differenza tra i costi tradizionali e i costi effettivamente sostenuti e la perdita di reddito derivanti da un'azione, escludendo ulteriori entrate e risparmi sui costi.
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