Art. 16
Soci non produttori
In vigore dal 13 mar 2017
Soci non produttori
1. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica che non sia un produttore può diventare socio di un'organizzazione di produttori.
2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 159, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono:
a)
essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento;
b)
beneficiare direttamente delle misure finanziate dall'Unione.
Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di voto delle persone fisiche o giuridiche sulle decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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