Art. 14
Organizzazioni di produttori transnazionali
In vigore dal 13 mar 2017
Organizzazioni di produttori transnazionali
1. La sede di un'organizzazione di produttori transnazionale è situata nello Stato membro in cui l'organizzazione realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzata calcolata a norma degli .
In alternativa, la sede può essere stabilita nello Stato membro in cui è stabilita la maggioranza dei soci produttori, se gli Stati membri interessati esprimono il loro accordo al riguardo.
2. Se l'organizzazione di produttori transnazionale attua un programma operativo e se, al momento di presentare domanda per un nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è realizzata in un altro Stato membro o se la maggioranza dei soci produttori è stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la sede di tale organizzazione di produttori transnazionale, la sede è mantenuta nello Stato membro in cui si trova in quel momento fino al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo.
Tuttavia, se al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è ancora realizzata o la maggioranza dei soci dell'organizzazione è ancora stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la sede in quel momento, la sede è trasferita in quest'altro Stato membro, a meno che gli Stati membri interessati non convengano che l'ubicazione della sede non debba essere cambiata.
3. Lo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori transnazionale è competente a:
a)
riconoscere l'organizzazione di produttori transnazionale;
b)
approvare il programma operativo dell'organizzazione di produttori transnazionale;
c)
stabilire la necessaria cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri in cui sono stabiliti i soci dell'organizzazione di produttori transnazionale per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento nonché il regime di controlli e sanzioni amministrative. Questi altri Stati membri forniscono in tempo utile tutta la necessaria assistenza allo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori; e
d)
fornire, su richiesta di uno degli Stati membri in cui sono stabiliti i soci, tutta la documentazione pertinente, compresa la legislazione applicabile tradotta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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