Art. 12
Commercializzazione della produzione al di fuori dell'organizzazione di produttori
In vigore dal 13 mar 2017
Commercializzazione della produzione al di fuori dell'organizzazione di produttori
1. Previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dallo Stato membro e dall'organizzazione stessa, i soci produttori possono:
a)
vendere i prodotti al consumatore per fabbisogno personale direttamente o al di fuori della propria azienda;
b)
commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione per i prodotti di cui trattasi;
c)
commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, i prodotti che per caratteristiche intrinseche non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.
2. La percentuale della produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata al di fuori dell'organizzazione di produttori non deve superare il 25 % in volume o in valore. Gli Stati membri possono tuttavia fissare una percentuale inferiore. Gli Stati membri possono aumentare tale percentuale fino al 40 % nel caso di prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (8) o se i soci produttori commercializzano la loro produzione tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono.
Storico versioni
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