Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 mar 2017
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μ.Ω.m o inferiore, classificati attualmente al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545110010) e dei relativi nippli, classificati attualmente al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545909010), importati insieme o separatamente e originari dell'India. 2.   L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, è la seguente: Società Aliquota del dazio Codice addizionale TARIC Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal 9,4 % A530 HEG Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida — 201301, Uttar Pradesh 0 % A531 Tutte le altre società 8,5 % A999 3.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:422:oj#art-1