Art. 1
In vigore dal 7 mar 2017
Il regolamento (UE) n. 224/2014 è così modificato:
1)
all'articolo 3, la lettera c) è sostituita da quanto segue:
«c)
relativi alla fornitura di attrezzature non letali e alla prestazione di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, destinate unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza («SSR») della Repubblica centrafricana, in coordinamento con la MINUSCA, a condizione che siano state preventivamente notificate al comitato delle sanzioni.»;
2)
all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito da quanto segue:
«3. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato delle sanzioni che:
a)
intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana, compresi gli atti che minacciano o ostacolano il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza;
b)
violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella Repubblica centrafricana, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella Repubblica centrafricana;
c)
sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi gli attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali, i sequestri e i trasferimenti forzati;
d)
sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti che comportano violenza sessuale e di genere nella Repubblica centrafricana;
e)
reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella Repubblica centrafricana, in violazione del diritto internazionale applicabile;
f)
forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla Repubblica centrafricana;
g)
impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla Repubblica centrafricana, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella Repubblica centrafricana;
h)
sono coinvolti nel pianificare, dirigere, fiancheggiare o condurre attacchi contro missioni delle Nazioni Unite o forze di sicurezza internazionali, comprese la MINUSCA, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono;
i)
sono a capo di un'entità designata dal comitato delle sanzioni o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona, di un'entità o di un organismo designati dal comitato delle sanzioni o di un'entità posseduta o controllata da una persona, un'entità o un organismo designati.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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