Art. 3 · Fornitura di ATM/ANS e di funzioni della rete ATM

Art. 3

Fornitura di ATM/ANS e di funzioni della rete ATM

In vigore dal 1 mar 2017
Fornitura di ATM/ANS e di funzioni della rete ATM 1.   Gli Stati membri garantiscono che gli opportuni ATM/ANS e funzioni della rete ATM siano forniti a norma del presente regolamento e in modo tale da facilitare il traffico aereo generale, tenendo conto delle considerazioni in materia di sicurezza e di circolazione. 2.   Se gli Stati membri adottano disposizioni supplementari per integrare il presente regolamento in merito a eventuali questioni lasciate alla loro discrezione a norma del presente regolamento, tali disposizioni sono conformi alle norme e alle pratiche raccomandate di cui alla convenzione di Chicago. Qualora sia fatto ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 38 della convenzione di Chicago, oltre a informare l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, gli Stati membri notificano all'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») le ulteriori disposizioni adottate e la relativa motivazione al più tardi due mesi dopo la loro adozione. 3.   Gli Stati membri pubblicano, in conformità alla convenzione di Chicago, queste disposizioni complementari attraverso le rispettive pubblicazioni di informazione aeronautica. 4.   Nel caso in cui uno Stato membro decida di organizzare la fornitura di specifici servizi di traffico aereo in un ambiente competitivo, tale Stato membro adotta tutte le misure appropriate per garantire che i fornitori di tali servizi non adottino un comportamento che abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, né un comportamento equivalente allo sfruttamento abusivo di posizione dominante ai sensi del vigente diritto nazionale e dell'Unione.
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