Art. 3
In vigore dal 1 mar 2017
Le società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, e successive modifiche, e che sono soggette a determinate condizioni ivi specificate emettono inoltre una fattura per le operazioni che non beneficiano di un'esenzione dai dazi antidumping. Tale fattura è una fattura commerciale contenente almeno gli elementi di cui all'allegato V del presente regolamento.
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