Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 mar 2017
1.   Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica dei prodotti attualmente classificati al codice NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, e successive modifiche, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall', a condizione che: a) una società il cui nome figura nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, e successive modifiche, abbia prodotto, spedito e fatturato i prodotti di cui sopra, direttamente o attraverso la sua società collegata, anch'essa iscritta nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, alle società nell'Unione a esse collegate operanti come importatori che procedano all'immissione delle merci in libera pratica nell'Unione oppure al primo acquirente indipendente operante come importatore che proceda all'immissione delle merci in libera pratica nell'Unione e b) tali importazioni siano corredate di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato III del presente regolamento; c) tali importazioni siano corredate di un certificato d'impegno per l'esportazione a norma dell'allegato IV del presente regolamento; d) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno. 2.   All'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale: a) ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo o b) laddove la Commissione revochi l'accettazione dell'impegno, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036, con un regolamento o una decisione che si riferisca a operazioni particolari e dichiari invalide le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.
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