Art. 3

Art. 3

In vigore dal 27 feb 2017
Nell'allegato I octies, il testo seguente: «Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati come beni sensibili a norma del paragrafo 25 della risoluzione 2270 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.» è sostituito da: «Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 25 della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dei paragrafi 4 e 7 della risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.».
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