Art. 4

Art. 4

In vigore dal 20 feb 2017
La Francia procede a controlli amministrativi e materiali a norma degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). In particolare, le autorità francesi verificano: a) l'ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno; b) per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell'effettiva perdita di produzione; c) che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all'. Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco. Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni.
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