Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 feb 2017
Il regolamento delegato (UE) 2016/1613 è così modificato: 1. All', paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «Tuttavia, con riguardo alle regioni italiane colpite dal sisma, le spese sostenute in relazione ai pagamenti a norma del presente regolamento per gli allevatori sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 30 settembre 2018.» 2. All' sono aggiunti i seguenti commi: «In aggiunta al sostegno di cui al primo comma, per quanto riguarda l'Italia, è possibile concedere un ulteriore sostegno a favore degli allevatori nelle regioni colpite dal sisma fino a un massimo del 100 % dell'importo che figura in allegato. Il sostegno supplementare per gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma è versato al massimo entro il 30 settembre 2018.». 3. All'articolo 3, lettera b), è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, per quanto riguarda il sostegno a favore degli allevatori nelle regioni colpite dal sisma, l'Italia comunica alla Commissione, non oltre il 15 ottobre 2018, gli importi totali degli aiuti versati per ciascuna misura, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.».
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