Art. 1
In vigore dal 16 feb 2017
1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 925/2009 sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni nell'Unione di:
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fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111930), oppure
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fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111940), oppure
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fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111950), oppure
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fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607119045 e 7607119080).
2. Tale estensione non si applica alle importazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo prodotte dalle seguenti società:
Nome della società
Codice addizionale TARIC
Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.
C198
Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd.
C199
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.
C200
Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.
C201
3. L'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida emessa dal produttore recante una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato dal nome e dalla funzione. Tale dichiarazione è formulata come segue:
«Il sottoscritto certifica che il (volume) di determinati fogli di alluminio venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»
Qualora non venga presentata una simile fattura, si applica il dazio antidumping istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Il prodotto descritto al paragrafo 1 è esentato dal dazio antidumping definitivo se è importato per usi diversi dall'uso domestico. Un'esenzione è subordinata alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni doganali dell'Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell'articolo 254 del codice doganale dell'Unione.
5. Il dazio esteso dal paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, registrate in conformità all' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 nonché all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad eccezione delle importazioni prodotte dalle società elencate al paragrafo 2 del presente articolo e ad esenzione delle importazioni per le quali può essere dimostrato che sono state utilizzate per usi diversi dall'uso domestico conformemente al paragrafo 4.
6. Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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