Art. 7
Circostanze eccezionali e critiche
In vigore dal 15 feb 2017
Circostanze eccezionali e critiche
Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 5, lettera b), e dell’articolo 44, paragrafo 4, dell’accordo, la Commissione può adottare le misure immediatamente applicabili di cui agli articoli 43 e 44 dell’accordo, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento.
Storico versioni
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