Art. 5
Clausola di salvaguardia generale
In vigore dal 15 feb 2017
Clausola di salvaguardia generale
Qualora l’Unione debba adottare una misura a norma dell’articolo 43 dell’accordo, la Commissione adotta tale misura mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, salvo diversamente indicato nell’articolo 43 dell’accordo.
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