Art. 9
Mantenimento dei diritti dei lavoratori
In vigore dal 15 feb 2017
Mantenimento dei diritti dei lavoratori
1. Il presente regolamento lascia impregiudicata l’applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri.
2. Fatte salve le legislazioni dell’Unione e nazionali, compresi gli accordi collettivi applicabili tra le parti sociali, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, esige che il prestatore di servizi portuali designato conceda al personale condizioni di lavoro conformi agli obblighi applicabili in materia di legislazione sociale e del lavoro e rispetti gli standard sociali stabiliti dalle legislazioni dell’Unione e nazionali o dagli accordi collettivi.
3. Qualora l’aggiudicazione di un contratto di concessione o di un appalto pubblico determini un cambiamento di prestatore di servizi portuali, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, può esigere che i diritti e gli obblighi del prestatore di servizi portuali uscente derivanti da un contratto di lavoro, o da un rapporto di lavoro definito dalla legislazione nazionale, ed esistenti alla data del cambiamento siano trasferiti verso il nuovo prestatore di servizi portuali. In tal caso, al personale impiegato dal prestatore di servizi portuali uscente sono concessi gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare nel caso di un trasferimento di imprese a norma della direttiva 2001/23/CE.
4. Qualora, nell’ambito della fornitura dei servizi portuali, abbia luogo un trasferimento di personale, i documenti di gara e i contratti di servizio portuale elencano il personale interessato e forniscono informazioni trasparenti sui diritti e le condizioni contrattuali in base ai quali i lavoratori sono considerati legati ai servizi portuali.
Storico versioni
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