Art. 8 · Operatore interno

Art. 8

Operatore interno

In vigore dal 15 feb 2017
Operatore interno 1.   Fermo restando l’, paragrafo 6, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, può decidere di prestare un servizio portuale in proprio o di farlo attraverso un organismo giuridicamente distinto sul quale esercita un livello di controllo analogo a quello che ha sulla propria struttura interna, purché l’ si applichi in egual modo a tutti gli operatori che prestano il servizio portuale in questione. In tal caso il prestatore di servizi portuali è considerato un operatore interno ai fini del presente regolamento. 2.   Si considera che l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, esercita su un organismo giuridicamente distinto un livello di controllo analogo a quello che ha effettuato sulla propria struttura interna soltanto se ha un’influenza decisiva sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative dell’organismo interessato. 3.   Nei casi di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a d), l’operatore interno si limita a fornire il servizio portuale che gli è stato assegnato esclusivamente nel porto o nei porti per i quali gli è stata assegnata la fornitura del servizio portuale.
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