Art. 4 · Requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali

Art. 4

Requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali

In vigore dal 15 feb 2017
Requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali 1.   L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, può esigere che i prestatori di servizi portuali, compresi i subappaltatori, rispettino requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali. 2.   I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 possono riferirsi esclusivamente ai seguenti aspetti: a) le qualifiche professionali del prestatore di servizi portuali, del suo personale o delle persone fisiche che gestiscono di fatto e in via continuativa le attività del prestatore di servizi portuali; b) la capacità finanziaria del prestatore di servizi portuali; c) le attrezzature necessarie per garantire il pertinente servizio portuale in condizioni normali e di sicurezza e la capacità di mantenere tale attrezzatura nelle condizioni richieste; d) la disponibilità dei pertinenti servizi portuali per tutti gli utenti, a tutti i punti di attracco e senza interruzioni, giorno e notte, per tutto l’anno; e) conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell’accesso allo stesso, dei suoi impianti, attrezzature, lavoratori e altre persone; f) conformità ai requisiti ambientali locali, nazionali, dell’Unione e internazionali; g) rispetto degli obblighi in materia di legislazione sociale e del lavoro che si applicano nello Stato membro di un dato porto, fra cui le clausole previste dai contratti collettivi applicabili, i requisiti relativi all’equipaggio e gli obblighi in materia di orario di lavoro e di riposo per i marittimi, e delle norme vigenti in materia di ispezioni del lavoro; h) la buona reputazione del prestatore di servizi portuali, determinata conformemente alla normativa nazionale applicabile in materia di onorabilità, tenuto conto di ogni valido motivo che faccia dubitare dell’affidabilità del prestatore di servizi portuali. 3.   Fatto salvo il paragrafo 4, lo Stato membro che reputi necessario, per garantire il pieno rispetto del paragrafo 2, lettera g), imporre un requisito di bandiera alle navi prevalentemente utilizzate per operazioni di rimorchio od ormeggio in porti situati nel suo territorio informa la Commissione della sua decisione prima della pubblicazione del bando di gara, o, in mancanza di bando di gara, prima di imporre un requisito di bandiera. 4.   I requisiti minimi: a) devono essere trasparenti, obiettivi, non discriminatori, proporzionati e pertinenti alla categoria e natura del servizio portuale interessato; b) devono sussistere fino a che il diritto di prestare un servizio portuale giunge a scadenza. 5.   Se i requisiti minimi comprendono conoscenze specifiche delle condizioni locali, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, si assicura che sia garantito un accesso adeguato alle informazioni in condizioni trasparenti e non discriminatorie. 6.   Nei casi di cui al paragrafo 1, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, pubblica i requisiti minimi di cui al paragrafo 2 e la procedura per concedere il diritto di fornire servizi portuali, conformemente a tali requisiti entro il 24 marzo 2019 o, nel caso di requisiti minimi che si devono applicare dopo tale data, almeno tre mesi prima della data a decorrere dalla quale tali requisiti devono applicarsi. L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, informa in anticipo i prestatori di servizi portuali di ogni modifica dei criteri o della procedura. 7.   Il presente articolo si applica fatto salvo l’.
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