Art. 3
Organizzazione dei servizi portuali
In vigore dal 15 feb 2017
Organizzazione dei servizi portuali
1. L’accesso al mercato per la fornitura di servizi portuali nei porti marittimi può essere soggetto, conformemente al presente regolamento, alle seguenti condizioni:
a)
requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali;
b)
limitazioni al numero di prestatori;
c)
obblighi di servizio pubblico;
d)
restrizioni applicabili agli operatori interni.
2. Gli Stati membri possono decidere nell’ambito del diritto nazionale di non assoggettare alle condizioni di cui al paragrafo 1 una o più categorie di servizi portuali.
3. Le condizioni di accesso agli impianti, alle installazioni e alle attrezzature del porto sono eque, ragionevoli e non discriminatorie.
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