Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 feb 2017
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: 1) «rifornimento di carburante», la fornitura di carburanti solidi, liquidi o gassosi o di qualsiasi altra fonte di energia utilizzata per la propulsione delle navi come pure per la fornitura generale e specifica di energia alle navi quando sono all’ormeggio; 2) «movimentazione merci», l’organizzazione e la movimentazione del carico tra la nave che effettua il trasporto e le aree portuali, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il rizzaggio, il derizzaggio, lo stivaggio, il trasporto e il deposito temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale e operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci, ma esclusi, salvo che non sia diversamente stabilito dallo Stato membro, il deposito, il disimballaggio, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio che conferisca valore aggiunto al carico; 3) «autorità competente», qualsiasi soggetto pubblico o privato che, a livello locale, regionale o nazionale, è competente a svolgere, ai sensi di disposizioni legislative o amministrative nazionali, attività connesse all’organizzazione e amministrazione delle attività portuali, congiuntamente o alternativamente all’ente di gestione del porto; 4) «dragaggio», la rimozione di sabbia, sedimenti o altre sostanze dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto o all’interno dell’area portuale che rientra nella competenza dell’ente di gestione del porto, compreso lo smaltimento dei materiali rimossi, per consentire alle navi di entrare nel porto; esso comprende sia la rimozione iniziale sia il dragaggio di manutenzione effettuato al fine di mantenere navigabili tali vie di accesso, pur non costituendo un servizio portuale offerto agli utenti; 5) «ente di gestione del porto», qualsiasi soggetto pubblico o privato il cui obiettivo è, o al quale è conferito il potere, ai sensi del diritto nazionale o di strumenti nazionali, di provvedere a livello locale, anche insieme allo svolgimento di altre attività, all’amministrazione e alla gestione di infrastrutture portuali e di una o più delle seguenti mansioni in un dato porto, vale a dire il coordinamento del traffico portuale, la gestione del traffico portuale, il coordinamento delle attività degli operatori presenti nel porto in questione e il controllo delle attività degli operatori presenti nel porto; 6) «ormeggio», i servizi di ormeggio o disormeggio, compreso lo spostamento lungo banchina, che sono necessari all’operatività in sicurezza di una nave in un porto o in una via navigabile di accesso al porto; 7) «servizi passeggeri», l’organizzazione e la gestione dei passeggeri, del loro bagaglio e dei loro veicoli tra la nave che effettua il trasporto e le aree portuali, compreso il trattamento dei dati personali e il trasporto dei passeggeri all’interno del terminal dedicato; 8) «pilotaggio», il servizio di assistenza alla nave da parte di un pilota o di una stazione di pilotaggio per consentirne l’entrata e l’uscita in sicurezza nelle vie navigabili di accesso al porto e la navigazione in sicurezza all’interno del porto; 9) «diritti d’uso dell’infrastruttura portuale», un diritto riscosso a beneficio diretto o indiretto dell’ente di gestione del porto, o dell’autorità competente, per l’uso di infrastrutture, strutture e servizi, incluso l’accesso per via navigabile al porto interessato, comprese la gestione passeggeri e delle merci, ma esclusi i canoni di locazione dei terreni e i diritti aventi effetti equivalenti; 10) «raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico», il ricevimento dei rifiuti prodotti dalla nave e dei residui del carico da parte di qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile in grado di ricevere tali rifiuti o residui, ai sensi della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16); 11) «diritti per i servizi portuali», le tariffe corrisposte dagli utenti di un servizio portuale al prestatore del servizio stesso; 12) «contratto di servizio portuale», un accordo formale e giuridicamente vincolante o un atto con effetti giuridici equivalenti tra un prestatore di servizi portuali e un ente di gestione del porto, o un’autorità competente, che abbia come oggetto la prestazione di uno o più servizi portuali, a prescindere dal metodo di designazione dei prestatori di servizi portuali; 13) «prestatore di servizi portuali», qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca o desideri fornire, dietro remunerazione, una o più categorie dei servizi portuali; 14) «obbligo di servizio pubblico», un onere definito o individuato al fine di garantire la prestazione dei servizi o attività portuali di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni; 15) «trasporto marittimo a corto raggio», il movimento di merci e passeggeri via mare tra porti situati nell’Europa geografica o tra questi porti e porti situati in paesi non europei con una linea costiera sui mari chiusi alle frontiere dell’Europa; 16) «porto marittimo», una zona di terra e di mare dotata di infrastrutture e attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di imbarco e sbarco di passeggeri, membri di equipaggio e altre persone e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti all’interno dell’area portuale; 17) «servizi di rimorchio», l’assistenza prestata alle navi a mezzo di rimorchiatori per garantire l’ingresso e l’uscita sicuri dal porto o la sicurezza della navigazione all’interno del porto, durante le manovre necessarie a tal fine; 18) «via navigabile di accesso», una via navigabile che collega il porto al mare aperto, e comprendente accessi ai porti, tratti navigabili, fiumi, canali marittimi e fiordi, purché tale via navigabile rientri nella competenza dell’ente di gestione del porto.
Storico versioni

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