Art. 19
Sanzioni
In vigore dal 15 feb 2017
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative misure alla Commissione entro il 24 marzo 2019 e provvedono senza ritardo a dare notifica delle modificazioni successive.
Storico versioni
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