Art. 18 · Ricorsi

Art. 18

Ricorsi

In vigore dal 15 feb 2017
Ricorsi 1.   Ogni soggetto con interessi legittimi ha il diritto di presentare ricorso contro decisioni o singole misure adottate a norma del presente regolamento dall’ente di gestione del porto, dall’autorità competente o qualsiasi altra autorità nazionale pertinente. Gli organi competenti a valutare il ricorso sono indipendenti dalle parti in causa e possono essere un tribunale. 2.   Le decisioni degli organi competenti a valutare il ricorso, di cui al paragrafo 1, che non siano organi giurisdizionali, sono motivate per iscritto. Le decisioni di tali organi sono altresì soggette al riesame da parte di un tribunale nazionale.
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