Art. 17 · Autorità pertinenti

Art. 17

Autorità pertinenti

In vigore dal 15 feb 2017
Autorità pertinenti Gli Stati membri garantiscono che gli utenti del porto e le altre parti interessate siano informati delle autorità pertinenti di cui all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 6. Gli Stati membri informano altresì la Commissione in merito a tali autorità entro il 24 marzo 2019 e, successivamente, ogni eventuale modifica di tali informazioni. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente tali informazioni sul suo sito web.
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