Art. 16
Gestione dei reclami
In vigore dal 15 feb 2017
Gestione dei reclami
1. Ogni Stato membro provvede affinché sia in vigore una procedura efficace per gestire i reclami derivanti dall’applicazione del presente regolamento per i suoi porti marittimi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
2. La gestione dei reclami è effettuata in modo da evitare i conflitti di interesse ed essere indipendente sul piano funzionale dagli enti di gestione del porto o dai prestatori di servizi portuali. Gli Stati membri garantiscono che sussista un’effettiva separazione funzionale tra la gestione dei reclami, da un lato, e la proprietà e la gestione di porti, la fornitura di servizi portuali e l’utilizzo del porto, dall’altro. La gestione dei reclami è imparziale e trasparente e rispetta debitamente il principio della libertà d’impresa.
3. I reclami sono presentati nello Stato membro in cui si trova il porto dove si presume abbia avuto origine la controversia. Gli Stati membri garantiscono che gli utenti del porto e le altre parti interessate siano informati su dove e come presentare un reclamo e quali autorità siano preposte alla gestione dei reclami.
4. Le autorità preposte alla gestione dei reclami cooperano, se del caso, per l’assistenza reciproca nelle controversie in cui siano coinvolte parti stabilite in Stati membri differenti.
5. A norma del diritto nazionale, le autorità responsabili della gestione dei reclami hanno la facoltà di esigere che gli enti di gestione dei porti, i prestatori di servizi portuali e gli utenti del porto forniscano loro informazioni attinenti a un reclamo.
6. A norma del diritto nazionale, le autorità responsabili della gestione dei reclami hanno la facoltà di adottare decisioni che hanno effetti vincolanti, fatto salvo il controllo giurisdizionale, ove applicabile.
7. Gli Stati membri informano la Commissione della procedura di gestione dei reclami e delle autorità di cui al paragrafo 3 entro il 24 marzo 2019 e, successivamente, ogni eventuale modifica di tali informazioni. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente tali informazioni sul suo sito web.
8. Gli Stati membri si scambiano, se del caso, informazioni generali in merito all’applicazione del presente articolo. La Commissione sostiene tale cooperazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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