Art. 15 · Consultazione degli utenti del porto e di altre parti interessate

Art. 15

Consultazione degli utenti del porto e di altre parti interessate

In vigore dal 15 feb 2017
Consultazione degli utenti del porto e di altre parti interessate 1.   A norma del diritto nazionale applicabile, l’ente di gestione del porto consulta gli utenti del porto sulla propria politica di tariffazione, anche nei casi di cui all’. La consultazione verte anche su modifiche sostanziali dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale e sui diritti per i servizi portuali nel caso in cui operatori interni forniscano servizi portuali in regime di obblighi di servizio pubblico. 2.   A norma del diritto nazionale applicabile, l’ente di gestione del porto consulta gli utenti del porto e le altre parti interessate sulle materie essenziali di sua competenza per quanto riguarda: a) il coordinamento dei servizi portuali nell’area del porto; b) le misure per migliorare i collegamenti con l’entroterra, fra cui le misure per sviluppare e migliorare l’efficienza del trasporto ferroviario e per vie navigabili interne; c) l’efficienza delle procedure amministrative nel porto e le misure necessarie per una loro semplificazione; d) le questioni ambientali; e) la pianificazione territoriale; e f) le misure per garantire la sicurezza nell’area portuale, fra cui, se del caso, la salute e la sicurezza dei lavoratori portuali. 3.   I prestatori di servizi portuali mettono a disposizione degli utenti del porto le informazioni adeguate sulla natura e sul livello dei diritti per i servizi portuali. 4.   L’ente di gestione del porto e i prestatori di servizi portuali osservano la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili nell’espletamento dei loro obblighi ai sensi del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:352:oj#art-15