Art. 13 · Diritti d’uso dell’infrastruttura portuale

Art. 13

Diritti d’uso dell’infrastruttura portuale

In vigore dal 15 feb 2017
Diritti d’uso dell’infrastruttura portuale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano riscossi i diritti per l’uso dell’infrastruttura portuale. Ciò non impedisce ai prestatori di servizi portuali, che utilizzano l’infrastruttura portuale, di riscuotere diritti per i servizi portuali. 2.   Il pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale può essere integrato in altri pagamenti, quale il pagamento dei diritti per i servizi portuali. In tal caso l’ente di gestione del porto provvede affinché l’importo relativo ai diritti d’uso dell’infrastruttura portuale sia chiaramente identificabile dall’utente dell’infrastruttura portuale. 3.   Per contribuire a un sistema efficiente di tariffazione dell’uso dell’infrastruttura, la struttura e il livello dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale sono stabiliti in base alla strategia commerciale e ai piani di investimento del porto e rispettano le norme in materia di concorrenza. Ove pertinente, tali diritti rispettano anche i requisiti generali stabiliti nell’ambito della politica portuale generale dello Stato membro interessato. 4.   Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d’uso dell’infrastruttura portuale possono essere differenziati in conformità della strategia economica e della politica di pianificazione territoriale del porto, relative, tra l’altro, a talune categorie di utenti, o al fine di promuovere un uso più efficiente dell’infrastruttura portuale, il trasporto marittimo a corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica o di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto. I criteri per operare tale differenziazione devono essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori, e devono essere in linea con le norme in materia di concorrenza, comprese le norme sugli aiuti di Stato. I diritti d’uso dell’infrastruttura portuale possono tenere conto dei costi esterni e variare a seconda delle pratiche commerciali. 5.   L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, garantisce che gli utenti del porto e i rappresentanti o le associazioni degli utenti del porto siano informati in merito alla natura e al livello dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale. L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, assicura che gli utenti dell’infrastruttura portuale siano informati di eventuali modifiche della natura o del livello dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale, con almeno due mesi di anticipo, della data in cui tali modifiche cominciano a produrre effetti. L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, non è tenuto a rivelare differenziazioni delle tariffe risultanti da singole negoziazioni. 6.   In caso di reclamo formale e su richiesta, l’ente di gestione del porto mette a disposizione dell’autorità pertinente dello Stato membro interessato le informazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 e tutte le informazioni del caso sugli elementi che utilizza come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale. Su richiesta, detta autorità mette a disposizione della Commissione le informazioni.
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