Art. 1
In vigore dal 9 feb 2017
L'articolo 28, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002 è così modificato:
1.
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e gli aromatizzanti;»
2.
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
il gruppo di esperti scientifici sull'alimentazione, i nuovi prodotti alimentari e gli allergeni alimentari;»
3.
la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j)
il gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi e sui coadiuvanti tecnologici.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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