Art. 5 · Condizioni generali applicabili agli accordi di garanzia, agli accordi di compensazione, agli accordi di netting e ai contratti di finanza strutturata

Art. 5

Condizioni generali applicabili agli accordi di garanzia, agli accordi di compensazione, agli accordi di netting e ai contratti di finanza strutturata

In vigore dal 7 feb 2017
Condizioni generali applicabili agli accordi di garanzia, agli accordi di compensazione, agli accordi di netting e ai contratti di finanza strutturata 1.   Gli lasciano impregiudicati i seguenti poteri dell'autorità di risoluzione: a) tutelare tutti i tipi di accordo che possono essere ricondotti a una delle classi previste all'articolo 76, paragrafo 2, lettere a), c), d) e f), della direttiva 2014/59/UE e che nella procedura ordinaria d'insolvenza sono tutelati dalla separazione, sospensione o cancellazione, in via temporanea o a tempo indeterminato, delle attività, dei diritti e delle passività che rientrano in tali accordi a norma del rispettivo diritto fallimentare nazionale, compreso il recepimento a livello nazionale della direttiva 2001/24/CE; b) tutelare tutti i tipi di accordo che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e che nella procedura ordinaria d'insolvenza sono tutelati dalla separazione, sospensione o cancellazione, in via temporanea o a tempo indeterminato, delle attività, dei diritti e delle passività che rientrano in tali accordi a norma del rispettivo diritto fallimentare nazionale, compreso il recepimento a livello nazionale della direttiva 2001/24/CE. 2.   In singoli casi, l'autorità di risoluzione può escludere dalla tutela conferita dall'articolo 76, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE l'accordo di garanzia, l'accordo di compensazione o l'accordo di netting collegato a un contratto comprensivo di una clausola che, in caso di default di una controparte, consente ad una controparte non in default di effettuare soltanto pagamenti limitati ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore della parte in default, anche se quest'ultima risultasse un creditore netto.
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